(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 72 del 5 giugno 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parola "sufficiente capacita' professionale" sono sostituite dalle parola "qualifica professionale di livello sufficiente".