(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Friuli-Venezia Giulia n. 72 del 5 giugno 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della legge
regionale 12 aprile 1988, n. 19,  le  parola  "sufficiente  capacita'
professionale"  sono sostituite dalle parola "qualifica professionale
di livello sufficiente".